mercoledì 12 settembre 2012

Sentenza giudice sportivo Sant'Antonio Abate - POMIGLIANO

Il POMIGLIANO costretto a pagare un ammenda di 1,500€
Per avere propri sostenitori, durante lo svolgimento della gara:
- nel corso del primo tempo, fatto esplodere un petardo nel settore loro riservato;
- lanciato all’indirizzo del settore riservato ai sostenitori della squadra ospitante svariati oggetti causando situazioni di
disordine e rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine.


Sanzione così determinata in considerazione della oggettiva idoneità del materiale pirotecnico impiegato a cagionare danni alla
integrità fisica dei presenti.
Al Sant'Antonio Abate è stata applicata una sanzione di euro 800,00:
Per indebita presenza, nel corso del secondo tempo, nel recinto di gioco, di persona non identificata qualificatasi come Presidente
della società la quale chiedeva all’Arbitro la sospensione della gara per asserite intemperanze della tifoseria ospite. Il Direttore di
gara era costretto ad interrompere il gioco per circa 2 minuti per consentire l’uscita dal terreno di gioco del soggetto. Per avere propri
sostenitori nel corso del secondo tempo, lanciato in direzione dei sostenitori della squadra ospite alcuni degli oggetti che questi ultimi
avevano poco prima loro indirizzato dal proprio settore.


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